CONTRIBUTO SCIENTIFICO
06 Aprile 2020
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18
Pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, del cd. decreto “Cura Italia” – recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Entrata in vigore: 17 marzo 2020
Misure di emergenza in materia societaria.
Art. 106 del Decreto Legge.
Varie misure sono state introdotte a seguito della necessità ed urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione civile e della sicurezza, nonché di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese”.
Nello specifico settore di interesse societario, il suddetto D.L. riporta alcune disposizioni che, alla luce del richiamato stato di necessità ed urgenza, recano appunto misure eccezionali, in deroga alla normativa generale prevista dal codice civile e – per quanto attinente alle società con azioni quotate – dal D. Lgs. n. 58/98, cd. “TUF” (Testo unico delle disposizioni di intermediazione finanziaria), soprattutto in materia assembleare.
LA RATIO LEGIS: In particolare, si tratta di disposizioni relative allo svolgimento delle assemblee di società il cui obiettivo, perseguito per il tramite di un sistema di deroghe alle disposizioni di legge e statutarie in materia, è quello di impedire situazioni di pericoloso assembramento.
Le deroghe mirano, in generale, ad assicurare la svolgimento di riunioni senza la necessità di assembramenti di persone, in linea con l’intera legislazione di emergenza.
AMBITO DI APPLICAZIONE: Tali disposizioni si applicano, ai sensi dell’art. 106, comma 7, del decreto “Cura Italia”, alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, e successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio connesso all’epidemia da COVID-19.
Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società.
Convocazione.
LA DISCIPLINA ORDINARIA: Come noto, ai sensi degli artt. 2364, comma 2, e 2478 bis cod. civ., il bilancio d’esercizio – redatto e comunicato dagli amministratori con la relazione al collegio sindacale (ove previsto) almeno 30 giorni prima del termine fissato per l’assemblea che deve approvarlo, rimanendo a disposizione dei soci con la relazione degli amministratori e dei sindaci, durante i 15 giorni che precedono l’assemblea – deve essere presentato all’assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione entro 120 giorni dal termine dell’esercizio sociale, salvo il maggior termine (comunque non superiore a 180 giorni) previsto dallo statuto.
Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell’esercizio, le società quotate di diritto italiano pubblicano altresì una relazione finanziaria semestrale.
NOVITA’: Termini previsti per la convocazione.
Art. 106, comma 1, del Decreto “Cura Italia”.
L’art. 106, comma 1, del decreto prevede che, “in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478 bis, del codice civile o alle diverse statuizioni statutarie, l’assemblea è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”.
Il Decreto prevede una posticipazione del termine finale di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio.
Il termine finale di approvazione del bilancio per l’esercizio al 31 dicembre 2019 per le società di diritto italiano è eccezionalmente prorogato al 30 giugno 2020. Restano invariati tutti restanti termini (ivi inclusi quelli relativi al progetto di bilancio, ex art. 2428 del codice civile), da accordarsi di conseguenza.
Intervento in assemblea.
LA DISCIPLINA ORDINARIA: Come noto, ai sensi degli artt. 2370, comma 4, e 2479 bis, comma 4 e 2538, comma 6, del cod. civ., l’intervento all’assemblea nell’ambito delle S.p.A., S.r.l., società cooperative e mutue assicuratrici, può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, mentre l’espressione del diritto di voto può avvenire per corrispondenza o, alternativamente, in via elettronica (in tale ultimo caso, il socio si considera legittimamente intervenuto in assemblea).
A tal fine, è necessario che le modalità sopra descritte siano accompagnate da un’esplicita previsione statutaria.
NOVITA’: Intervento ed esercizio del diritto di voto.
Art. 106, comma secondo, del Decreto “Cura Italia”.
Il Decreto de quo estende a tutte le società la possibilità che i soci possano esprimere il proprio voto in via elettronica o per corrispondenza ed intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di un’esplicita previsione statuaria, purché ne venga fatta espressa menzione nell’avviso di convocazione. Inoltre, come già anticipato dalla Massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano, in data 11 marzo 2020 – che sottolinea come le clausole statuarie che prevedono la presenza di presidente e segretario nel luogo di convocazione non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l’intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, “potendosi in tal caso redigersi successivamente il verbale assembleare” – le assemblee potranno svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio.
Società a responsabilità limitata.
Consultazione scritta – Intervento ed esercizio del diritto di voto.
LA DISCIPLINA ORDINARIA: Come noto, ai sensi degli artt. 2479, comma 4, del cod. civ., in assenza di un’esplicita previsione statuaria ed, in ogni caso, con riferimento alle decisioni dei soci aventi ad oggetto modificazioni dell’atto costitutivo, ovvero operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale (art. 2479, comma 2, 4 e 5), le stesse dovranno essere comunque adottate con metodo assembleare.
Ai sensi dell’art. 2479, comma 3, del cod. civ., infatti, è lo statuto a poter prevedere che le decisioni dei soci siano adottate senza necessità di un “passaggio” assembleare, mediante cioè consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
NOVITA’: L’art. 106 del suddetto Decreto Legge estende a tutte le società a responsabilità limitata, anche in deroga all’art. 2479, comma 4, cod. civ. e alle diverse previsioni statutarie, la possibilità che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Le previsioni in parola prevedono quindi un meccanismo particolarmente agevolato per le società a responsabilità limitata, le quali potranno omettere il ricorso al metodo assembleare, ai sensi dell’art. 2479 bis del cod. civ., anche per decisioni di particolare rilevanza sugli elementi strutturali dell’accordo tra soci, come, ad esempio, decisioni aventi ad oggetto modificazioni dell’atto costitutivo ex art. 2479, comma 2, cod. civ.
Emittenti quotati – Rappresentante designato dalle società.
LA DISCIPLINA ORDINARIA: Come noto, ai sensi degli art. 135 undecies, comma 1, del TUF, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto (il cd. “Rappresentante”) al quale i soggetti legittimati possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, salvo che lo statuto disponga diversamente. Si richiama altresì come la delega – che ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto al rappresentante, sempre revocabile entro la fine de secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’assemblea – venga conferita mediante la sottoscrizione di un modulo disciplinato dalla CONSOB mediante regolamento.
NOVITA’: ai sensi dell’art. 106, comma 4, del Decreto, le società quotate ora possono:
– designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il Rappresentante anche ove lo statuto disponga diversamente;
– le medesime società possono altresì prevedere, nell’avviso di convocazione, che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il Rappresentante;
– al predetto Rappresentante, inoltre, possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135 novies del TUF, in deroga all’art. 135 undecies, comma 4.
Avviso di convocazione.
Ai fini della corretta applicazione della disciplina sopra riportata, pertanto, si ritiene che l’avviso di convocazione dell’assemblea dovrà indicare, ai sensi dell’art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18:
– l’intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentate designato dalla Società ai sensi dell’art. 135 undecies del TUF;
– al predetto Rappresentate possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’art. 135 novies del TUF, in deroga all’art. 135 undecies del TUF;
– gli Amministratori ed i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazioni, ad eccezioni di coloro ai quali spetta il diritto di voto.
Banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici.
Infine è interessante rilevare come, ai sensi dell’art. 106, comma 6, del Decreto in questione, sia previsto che le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici – anche in deroga all’art. 150 bis, comma 2 bis, del TUB, all’art. 135 duodecies del TUF e all’art. 2539, comma 1, del Codice civile e alle disposizioni statutarie limitanti il numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto – possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il Rappresentante previsto dall’art. 135 undecies del TUF, come sopra menzionato. Richiamando suddetta disciplina, anche suddette società possono altresì prevedere, nell’avviso di convocazione, che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il Rappresentante designato. Il termine per conferire la delega di cui all’art. 135 undecies, comma 1, del TUF, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.
In estrema sintesi: in materia societaria sono state introdotte alcune specifiche disposizioni finalizzate a garantire l’operatività degli organi sociali ed a facilitare l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale 2019. Tali disposizioni trovano applicazione alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero successivamente qualora l’emergenza sanitaria dovesse perdurare oltre il suddetto termine.
Assemblee dei soci, mezzi di telecomunicazione e validità delle riunioni.
Il cd. Decreto Cura Italia prevede che le assemblee dei soci possano validamente svolgersi anche nel caso in cui tutti i partecipanti, incluso il Presidente ed il Segretario (ovvero il Notaio in caso di assemblee straordinarie), partecipino mediante mezzi di telecomunicazione atti a garantirne l’identificazione e la partecipazione (ad es. diritto di intervento o espressione del diritto di voto).
La disposizione si applica anche ove lo statuto non disciplini lo svolgimento dell’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero condizioni la validità delle riunioni in audio o videoconferenza al fatto che il Presidente ed il Segretario della riunione si trovino nello stesso luogo.
Proroga del termine per l’approvazione del bilancio di esercizio.
In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, co. 2 e 2478 bis del codice civile, o alle diverse disposizioni statutarie, il Decreto prevede che l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio possa essere validamente convocata entro 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio sociale, anziché nel termine ordinario di 120 giorni.
Società a responsabilità limitata e maggior flessibilità nell’adozione delle decisioni dei soci.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, co. 4 del codice civile, il Decreto prevede che i soci di società a responsabilità limitata possano validamente adottare decisioni mediante consultazione scritta ovvero consenso espresso per iscritto anche qualora ciò non sia previsto dai rispettivi atti costitutivi o statuti.
Società quotate e disposizioni in materia di rappresentanza assembleare.
Il Decreto prevede altresì che le società con azioni quotate su mercati regolamentati possano designare un Rappresentante (ai sensi dell’art. 135 undecies del D. Lgs. 58/1998, TUF) a cui i soci potranno conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie poste all’ordine del giorno, anche nel caso in cui lo statuto disponga diversamente. E’ stata poi prevista anche la possibilità per le società con azioni quotate su mercati regolamentati di prevedere, nell’avviso di convocazione, che gli azionisti possano intervenire in assemblea soltanto tramite il suddetto Rappresentante, rafforzando ulteriormente in tal modo le misure di distanziamento sociale, utili ad evitare l’eventuale contagio. In deroga a quanto previsto dall’art. 135 undecies, co. 4 del D. Lgs. 58/1998, è altresì previsto che al suddetto Rappresentante designato possano essere conferite anche deleghe c.d. ordinarie, ai sensi dell’art. 135 nonies del D. Lgs. 58/1998.
Dipartimento di Diritto Bancario e Societario.
Avv. Massimo Mazzoni
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