FONDAZIONE A.I.G.A.

STATUTO
(
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Allegato “E” all’Atto Costitutivo della Fondazione A.i.g.a.

(rogito Notaio Fenoaltea in Roma Rep. 3677 Racc. n. 1695)

FONDAZIONE A.I.G.A. “TOMMASO BUCCIARELLI”

ENTE NON PROFIT

Art. 1

E costituita una Fondazione denominata “Fondazione A.I.G.A. - Tommaso Bucciarelli”, in onore dell’avv. Tommaso Bucciarelli che è stato tra gli ideatori e promotori della “Associazione Italiana Giovani Avvocati”.

Art. 2

La Fondazione ha sede in Roma e potrà istituire sedi secondarie in Roma ovvero in altre città d’Italia. Il cambiamento, così come l’istituzione di nuove sedi o la soppressione di sedi esistenti, potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 3

La Fondazione non ha finalità di lucro, è apolitica e aconfessionale.

Scopo principale della Fondazione è quello di promuovere la formazione continua degli avvocati, attraverso la fondazione di scuole per l’accesso alla professione forense o anche attraverso la collaborazione alle scuole forensi già esistenti, nonchè attraverso l’aggiornamento culturale e professionale degli avvocati, con particolare attenzione alle giovani generazioni, che intende favorire nell’accesso e nello sviluppo professionale anche a livello logistico e organizzativo.

Per perseguire tali scopi la Fondazione potrà, tra l’altro: istituire e sostenere centri di studio e di ricerca; istituire banche dati e compiere indagini e sondaggi; istituire scuole e corsi di formazione e aggiornamento ovvero cooperare con scuole e corsi già esistenti; promuovere e realizzare congressi, convegni e in genere iniziative per la promozione fra gli avvocati della cultura in generale e di quella giurico-forense in particolare; realizzare pubblicazioni anche periodiche e acquistare, collaborare e/o sostenere pubblicazioni già esistenti; istituire premi e borse di studio; cooperare con le istituzioni aventi analoghi scopi sia italiane che estere o sovranazionali; costituire biblioteche e raccogliere dati inerenti la cultura giuridica anche utilizzando nuove tecnologie di comunicazione; organizzare, promuovere, finanziare o patrocinare manifestazioni culturali attinenti ai propri scopi istituzionali e, in genere compiere ogni altra attività che risulti idonea a perseguirli.

Art. 4

Per il raggiungimento dei propri scopi e per la gestione del patrimonio la Fondazione potrà avvalersi di collaboratori autonomi e di personale dipendente, concludendo contratti di lavoro e di collaborazione. L’organizzazione interna delle attività della Fondazione è disciplinata da apposito regolamento, la cui adozione è demandata al Consiglio di Amministrazione.

Art. 5

Nell’ambito degli scopi di cui all’art. 3 la Fondazione può compiere qualsiasi operazione economica-finanziaria secondo le leggi vigenti, stipulando convenzioni con enti e persone sia privati che pubblici, acquisendo immobili in proprietà, in locazione, uso, usufrutto, comodato o leasing, partecipare a società, associazioni, consorzi che perseguano finalità analoghe ai propri scopi, accedere a contribuzioni, richiedere, gestire o concedere finanziamenti, aprire conti correnti, effettuare depositi, compiere operazioni d’investimento del proprio patrimonio e dei proventi della propria attività e in genere compiere ogni altra attività risulti proficua per l’attuazione dei propri scopi.

Art. 6

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni facenti parte della dotazione, da tutti i beni di cui essa è titolare e da ogni altro diritto o rapporto che ad essa facciano capo.

Art. 7

Le entrate della Fondazione sono costituite dai redditi derivanti dal patrimonio, dalle quote e contributi dei fondatori e dei sostenitori, dai contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nazionali, comunitari, extracomunitari e sopranazionali, dalle liberalità, legati, eredità, erogazioni e da ogni altro provento derivante dalle attività svolte.

Art. 8

Sono Organi della Fondazione il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente, il Comitato Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Comitato Scientifico. Tutte le cariche sono onorifiche.

Art. 9

Il presidente della Fondazione è il Presidente Nazionale in carica dell’AIGA. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione.

Art. 10

Il Vice Presidente viene nominato ogni due anni, preferibilmente tra coloro che abbiano rivestito o rivestano la qualifica di soci dell’AIGA, dalla Giunta nazionale dell’AIGA. Il Vice Presidente partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Presiede, in assenza del Presidente, le riunioni del Comitato Direttivo, indica gli argomenti da trattare, sottoscrive gli atti e le delibere, adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo possibile al Comitato Direttivo, cura l’osservanza del presente statuto. Il Vice Presidente è rieleggibile solo una volta consecutivamente. La carica di Vice Presidente è incompatibile con quella di Presidente Nazionale o componente la Giunta Esecutiva dell’AIGA.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione. Esso è composto da un numero di componenti non inferiore a 10 e non superiore a 30, oltre al Presidente ed al Vice Presidente della Fondazione. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dalla Giunta Nazionale dell’AIGA. I membri del Consiglio restano in carica per un biennio e fanno parte del Consiglio fino alla successiva rielezione. Spetta al Consiglio di Amministrazione: determinare gli indirizzi cui si devono attenere le attività della fondazione, vigilare sull’attività del Comitato direttivo, designarne i membri, il Tesoriere e il Segretario, approvare il regolamento di organizzazione, approvare entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio dell’anno solare precedente proposto dal Comitato Direttivo, deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione, deliberare sulle modifiche del presente Statuto, deliberare la messa in liquidazione e nominare il Liquidatore. Il Consiglio di Amministrazione nomina Collegio dei Revisori dei Conti e il Comitato Scientifico. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato in seduta ordinaria almeno due volte all’anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta scritta da non meno di 1/3 (un terzo) dei componenti con indicazione degli argomenti da porre all’O.d.G.. La convocazione deve pervenire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, anche a mezzo telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della seduta. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente almeno un terzo dei componenti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti con votazione palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente della Fondazione. Esso è composto da cinque membri oltre al Presidente ed al Vice Presidente della fondazione; rimane in carica per due anni e viene nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Direttivo attua gli indirizzi indicati dal Consiglio di Amministrazione, realizza le attività istituzionali della Fondazione, compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione, considerandosi eccedenti l’ordinaria amministrazione gli atti di valore unitario superiore a Lire 5.000.000 (cinquemilioni) e le operazioni realizzate attraverso una pluralità di atti di valore complessivo superiore a Lire 30.000.000 (trentamilioni). Il Comitato Direttivo può essere convocato dal Presidente - o dal Vice Presidente ogni qualvolta lo ritengano necessario, con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione. La Convocazione deve avvenire quando ne facciano richiesta scritta, con indicazione dell’O.d.G., non meno di due componenti. Le Adunanze del Comitato Direttivo, convocate secondo quanto sopra previsto, sono valide se sono presenti almeno tre componenti. In mancanza di rituale convocazione le stesse sono valide con la presenza di tutti i componenti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voto prevale quello del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice Presidente. Il Comitato Direttivo può delegare parte delle proprie attività e funzioni ai propri membri, determinando i limiti della delega. Le riunioni del Comitato Direttivo possono svolgersi anche in teleconferenza, videoconferenza, conferenza telematica, purchè delle stesse venga redatto dettagliato verbale del Segretario o da chi ne fa le veci.

Art. 13

Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione, tra avvocati che possiedano la specifica qualifica di revisori contabili e l’iscrizione al relativo albo. Il Collegio dei revisori nomina al proprio interno il Presidente, controlla la regolare tenuta della contabilità, dura in carica due anni e scade con il Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Il comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina il funzionamento.

I componenti del Comitato Scientifico vengono scelti tra avvocati, giuristi o altri professionisti di particolare esperienza in settori di interesse giuridico-forense. Il Comitato Scientifico nomina al proprio interno il Presidente, presta la propria collaborazione alle iniziative scientifiche e culturali della Fondazione, dura in carica due anni e scade con Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

In caso di messa in liquidazione il Liquidatore predispone un progetto di liquidazione che viene approvato dal Consiglio di Amministrazione. Tutte le disponibilità devono essere destinate ad altri enti o associazioni senza fini di lucro operanti nello stesso settore della Fondazione.

Art. 16

Per quanto espressamente non disciplinato dal presente Statuto e dall’Atto Costitutivo della Fondazione, si applicano le disposizioni delle leggi italiane vigenti in materia, con particolare riferimento alla normativa per gli enti non profit.

Art. 17

I negozi di fondazione e dotazione della Fondazione che verranno posti in essere con atti separati nelle forme di legge entro quindici giorni dalla stipula dell’atto costitutivo concorreranno alla istituzione della Fondazione medesima e dovranno contenere statuizioni conformi a quelle contenute nell’originario atto costitutivo.