FONDAZIONE A.I.G.A.


STATUTO

(Rogito Notaio Piccinetti di Roma del 7 ottobre 2004)

Preambolo

Per atto Notaio Fenoaltea di Roma del 27 aprile 2001, rep. 3671 racc. 1694 è stata costituita una Fondazione denominata 'Fondazione A.I.G.A. - Tommaso Bucciarelli', in onore dell'avv. Tommaso Bucciarelli che è stato tra gli ideatori e promotori della 'Associazione Italiana Giovani Avvocati' e per primo ne ha assunto la carica di presidente.

Titolo I

1. Scopi

1.1 - La Fondazione non ha finalità di lucro, è apolitica e aconfessionale. Essa è costituita per il perseguimento dei seguenti scopi:
A. Promuovere la formazione iniziale e continua degli avvocati e favorirne l'aggiornamento scientifico, culturale e professionale.
B. Contribuire con apporto originale di studio, ricerca, elaborazione e proposta nonché con attività di documentazione, informazione e comunicazione:
(a) alla modernizzazione della professione di avvocato e al miglioramento continuo dell'opera intellettuale degli avvocati in funzione dell'evoluzione dei bisogni, esigenze e aspettative delle persone, delle imprese, delle pubbliche amministrazioni, delle formazioni sociali e dei mercati;
(b) all'innovazione, miglioramento e aggiornamento dei modelli organizzativi, gestionali, associativi, societari e collaborativi di esercizio della professione di avvocato;
(c) al più diffuso, efficace ed economico impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'attività degli studi legali;
(d) alla diversificazione e specializzazione delle competenze professionali degli avvocati e allo sviluppo dell'aggregazione e della integrazione tra gli stessi;
(e) all'armonica ed equilibrata integrazione interdisciplinare, interprofessionale e internazionale della professione di avvocato;
(f) all'orientamento dei giovani rispetto alle scelte formative e professionali finalizzate all'accesso agli studi giuridici e alle professioni legali;
(g) alla promozione e valorizzazione sociale, professionale, economica e culturale degli avvocati;
(h) alla promozione di una diffusa e completa conoscenza da parte del pubblico del ruolo e delle funzioni dei professioni forensi e del più ampio ed effettivo accesso alla difesa, assistenza e consulenza.
(i) alla elaborazione e studio in materia di tutela previdenziale e assistenziale forense e promozione della conoscenza dei relativi problemi e istituti presso l'Avvocatura.
C. Promuovere la formazione e la crescita culturale e politologica degli avvocati impegnati nelle istituzioni e nella rappresentanza forense.
D. Promuovere lo sviluppo e la diffusione delle discipline giuridico-forensi e delle relative attività di studio, ricerca, insegnamento e divulgazione.
E. Promuovere la conoscenza e la condivisione tra gli avvocati dei principi e canoni deontologici e dei valori della qualità e della responsabilità sociale nell'esercizio della professione.
1.2 - Per perseguire tali scopi la Fondazione potrà, a titolo non esaustivo: istituire e sostenere centri di studio e di ricerca; istituire banche dati e compiere indagini e sondaggi; istituire scuole e corsi di formazione e aggiornamento ovvero cooperare con scuole e corsi già esistenti; promuovere e realizzare congressi, convegni e in genere iniziative per la promozione fra gli avvocati della cultura in generale e di quella giurico-forense in particolare; realizzare pubblicazioni anche periodiche e acquistare, collaborare e/o sostenere pubblicazioni già esistenti; istituire premi e borse di studio; cooperare con le istituzioni aventi analoghi scopi sia italiane che estere o sovranazionali; costituire biblioteche e raccogliere dati inerenti la cultura giuridica anche utilizzando nuove tecnologie di comunicazione; organizzare, promuovere, finanziare o patrocinare manifestazioni culturali attinenti ai propri scopi istituzionali e, in genere compiere ogni altra attività che risulti idonea a perseguirli.

2. Sede

2.1 - La Fondazione ha sede in Roma. Essa potrà istituire sedi secondarie nel territorio nazionale e in quello dell'Unione europea.

3. Operazioni

3.1 - Nell'ambito degli scopi di cui al presente statuto la Fondazione può compiere qualsiasi operazione economica-finanziaria in conformità alle leggi vigenti, stipulando convenzioni con enti e persone sia privati che pubblici, acquisendo immobili in proprietà, in locazione, uso, usufrutto, comodato o leasing, partecipare a società, associazioni, consorzi che perseguano finalità analoghe ai propri scopi e stipulare con i medesimi contratti di associazione o collaborazione comunque denominati, accedere a contribuzioni, richiedere, gestire o concedere finanziamenti, aprire conti correnti, effettuare depositi, compiere operazioni d'investimento del proprio patrimonio e dei proventi della propria attività e in genere compiere ogni altra attività risulti proficua per l'attuazione dei propri scopi.

4. Patrimonio

4.1 - Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni facenti parte della dotazione, da tutti i beni di cui essa è titolare e da ogni altro diritto o rapporto che ad essa facciano capo. Esso potrà essere incrementato per effetto di donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati e erogazioni dei promotori e di terzi.
4.2 - Nella gestione del patrimonio la Fondazione sarà tenuta a osservare gli eventuali vincoli di destinazione imposti dai donanti.
4.3 - Le entrate della Fondazione sono costituite dai redditi derivanti dal patrimonio, dalle quote e contributi dei fondatori e dei sostenitori, dai contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nazionali, comunitari, extracomunitari e sopranazionali, destinati all'attuazione degli scopi statutari o a finanziare iniziative specifiche e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio, dalle liberalità, legati, eredità, erogazioni e da ogni altro provento derivante dalle attività svolte, ancorché accessorie, connesse o strumentali agli scopi della Fondazione

5. Organizzazione

5.1 - Per il raggiungimento dei propri scopi e per la gestione del patrimonio la Fondazione potrà avvalersi di collaboratori autonomi e di personale dipendente, concludendo contratti di lavoro e di collaborazione.
5.2 - L'organizzazione interna delle attività della Fondazione è disciplinata da apposito regolamento emanato dal consiglio di amministrazione.

Titolo II

Capo I
Disposizioni generali

6. Organi della Fondazione

6.1 - Sono organi della Fondazione
(a) il presidente,
(b) il vicepresidente
(c) il segretario e il tesoriere;
(d) il direttore generale e il direttore organizzativo,
(e) il consiglio di amministrazione,
(f) il comitato scientifico
(g) il collegio dei revisori dei conti,
(h) i comitati direttivi dei dipartimenti.
6.2 - Tutte le cariche, ad eccezione di quella di direttore organizzativo sono onorifiche. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di attribuire al direttore organizzativo eventuale indennità, determinandone la misura.
6.3 - Il vicepresidente, il segretario, il tesoriere, il direttore generale, il direttore organizzativo, i coordinatori dei dipartimenti nonché i componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati dalla giunta dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati e possono essere, ad eccezione dei revisori dei conti, revocati in ogni tempo dalla medesima.

7. Innominabilità, incompatibilità e decadenza

7.1 - Non possono essere nominati vicepresidente, segretario, tesoriere, direttore generale, direttore organizzativo nonché componenti del consiglio di amministrazione e dei comitati direttivi dei dipartimenti e, se nominati, decadono dal relativo ufficio gli interdetti, gli inabilitati, le persone dichiarate fallite o rispetto alle quali sia stata pronunciata in via definitiva condanna comportante l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi nelle società commerciali, le persone sottoposte a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; le persone condannate con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per un qualunque delitto non colposo; le persone rispetto alle quali sia intervenuta espulsione dall'Associazione Italiana Giovani Avvocati; coloro che siano stati radiati da alcuno degli albi di cui all'art. 2229, comma 1 cod. civ., salvi gli effetti della riabilitazione.
7.2 - La carica di vicepresidente, segretario, tesoriere, direttore generale e direttore organizzativo è incompatibile con quella di componente del collegio dei revisori dei conti o del comitato scientifico della Fondazione. La carica di coordinatore di dipartimento e di componente del relativo comitato direttivo è incompatibile con quella di componente del collegio dei revisori dei conti.
7.3 - Il consiglio di amministrazione dichiara decaduti i componenti degli organi di cui ai commi che precedono che si trovino o vengano a trovarsi in una delle condizioni di innominabilità, incorrano in cause di incompatibilità che non siano rimosse entro sessanta giorni dal loro verificarsi ovvero non siano intervenuti alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

8. Durata delle cariche

8.1 - Il vicepresidente, il segretario, il tesoriere, il direttore generale e il direttore organizzativo nonché i coordinatori di dipartimento permangono in carica per durata corrispondente a quella della giunta dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati dalla quale essi sono stati nominati e cessano comunque con essa. I comitati direttivi di ciascun dipartimento, istituito in conformità al presente statuto, cessano con il consiglio di amministrazione dal quale sono stati nominati. Il comitato scientifico e il collegio dei revisori dei conti permangono in carica per la durata di anni tre. Per il disbrigo degli affari correnti ciascun organo permane in carica sino a quando esso non sia stato ricostituito nei modi statutari.
8.2 - I titolari di cariche statutarie e i componenti di organi collegiali statutari possono essere riconfermati nell'ufficio per non più di un mandato consecutivo.

Capo II

9. Presidente

9.1 - La Fondazione è presieduta di diritto dal presidente nazionale in carica dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati.  Esso:
(a) ha la rappresentanza legale della Fondazione;
(b) presiede, quale membro di diritto, il consiglio di amministrazione e ne assicura il corretto ed efficace funzionamento;
(c) convoca il comitato scientifico e ne presiede le riunioni, assicurandone il corretto ed efficace funzionamento;
(d) partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze dei comitati direttivi dei dipartimenti istituiti in conformità al presente statuto;
(e) promuove le attività e le iniziative della Fondazione;
(f) vigila sull'applicazione dello statuto e dei regolamenti.

10. Vicepresidente

10.1 - Il Vicepresidente:
(a) coadiuva il presidente nell'esercizio dei compiti statutari e svolge le funzioni ad esso direttamente attribuite dal presente statuto nonché quelle che dal presidente gli siano espressamente delegate;
(b) partecipa quale membro di diritto al consiglio di amministrazione;
(c) partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del comitato scientifico e dei comitati direttivi dei dipartimenti istituiti in conformità al presente statuto.

11. Segretario e Tesoriere

11.1 - Il segretario ed il tesoriere:
(a) partecipano quali componenti di diritto al consiglio di amministrazione;
(b) partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze del comitato scientifico;
(c) assolvono alle funzioni loro conferite dal presente statuto e dai regolamenti adottati in conformità ad esso.

12. Direttore generale

12.1 - Il direttore generale, per delega del presidente o in applicazione dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione:
(a) partecipa senza diritto di voto alle adunanze del consiglio di amministrazione, del comitato scientifico e dei comitati direttivi dei dipartimenti;
(b) promuove la più ampia e approfondita conoscenza degli scopi e delle attività della Fondazione presso le pubbliche Amministrazioni e gli enti ed istituzioni pubblici, le istituzioni e le formazioni associative forensi, le Università e le istituzioni di ricerca e insegnamento pubbliche e private, le imprese e le loro organizzazioni rappresentative, le fondazioni e associazioni private e le loro organizzazioni rappresentative nonché presso le istituzioni, le associazioni e le altre formazioni organizzative di altre libere professioni;
(c) concorre al reperimento delle risorse finanziarie da destinare al perseguimento degli scopi statutari;
(d) esercita le funzioni tutte che dal presidente gli siano espressamente delegate.

13. Direttore organizzativo

13.1 - Il direttore organizzativo:
(a) partecipa senza diritto di voto alle adunanze del consiglio di amministrazione, del comitato scientifico e dei comitati direttivi dei dipartimenti;
(b) sovraintende all'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione;
(c) coordina l'attività degli organi della Fondazione e dei dipartimenti e dirige la struttura organizzativa della stessa;
(d) promuove il reperimento delle risorse finanziarie da destinare al perseguimento degli scopi statutari.
(e) esercita le funzioni che dal presidente gli siano delegate ed ogni altra funzione contemplata dal presente statuto.

Capo III

14. Consiglio di amministrazione: composizione e compiti

14.1 - Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente della Fondazione, che lo presiede, dal vicepresidente, dal segretario, dal tesoriere nonché dai coordinatori dei dipartimenti istituiti in conformità al presente statuto. Esso:
(a) determina gli indirizzi strategici dell'attività della Fondazione e stabilisce gli obbiettivi generali dalla medesima perseguiti nonché le linee generali di azione e le relative priorità e cura la pianificazione, progettazione, sviluppo, realizzazione, coordinamento e riesame delle attività e iniziative rivolte a darvi attuazione;
(b) determina gli indirizzi generali relativi alla gestione del patrimonio della Fondazione e compie i relativi atti di gestione;
(c) delibera l'accettazione di sovvenzioni, contributi, erogazioni, sussidi, donazioni e lasciti e di ogni attribuzione in denaro o in natura e può determinare, con apposito regolamento, modalità per la consultazione degli esecutori degli stessi, anche mediante la costituzione di apposita formazione collegiale, ferma restando la natura non vincolante dei pareri da quest'ultima resi
(d) promuove e coordina l'attività dei dipartimenti e ne verifica l'efficienza e l'osservanza delle finalità statutarie;
(e) approva i programmi proposti dai comitati direttivi dei dipartimenti e ne assicura la conformità alle linee generali di cui al paragrafo (a);
(f) delibera l'assegnazione e ripartizione delle risorse finanziarie per la realizzazione di iniziative ed il compimento di attività promosse dai dipartimenti;
(g) nomina e revoca i componenti del comitato direttivo di ciascun dipartimento, ad eccezione del coordinatore;
(h) nomina i componenti del comitato scientifico;
(i) approva i regolamenti contemplati dal presente statuto;
(l) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale della Fondazione;
(m) approva, in conformità al successivo articolo quindici le modificazioni al presente statuto;
(n) delibera, in conformità al presente statuto, la messa in liquidazione della Fondazione e ne nomina il liquidatore.
14.2 - Conformemente alle disposizioni degli articoli 12 e 13 del presente statuto, alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale e il direttore organizzativo della Fondazione.

15. Consiglio di amministrazione: deliberazioni

15.1 - Le adunanze del consiglio di amministrazione sono convocate e presiedute dal presidente della Fondazione o, in caso di sua mancanza, assenza o impedimento ovvero per delega del medesimo, dal vicepresidente.
15.2 - Il consiglio di amministrazione deve essere convocato in seduta ordinaria almeno quattro volte all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.
15.3 - Il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato qualora ne sia fatta richiesta scritta al presidente da non meno di un terzo componenti con indicazione specifica degli argomenti da trattare. In tal caso la convocazione deve essere disposta per data non successiva a venti giorni dalla ricezione da parte del presidente della relativa richiesta.
15.4 - L'avviso di convocazione, contenente indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, è inviato, a cura del segretario, con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno otto giorni prima della riunione al domicilio dei componenti del consiglio e del collegio dei revisori dei conti.
15.5 - In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare due giorni prima della riunione a mezzo di telegramma, telefax, posta elettronica o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.
15.6 - L'originale dell'avviso di convocazione, corredato della documentazione idonea a comprovarne la ricezione da parte di tutti i destinatari, è conservato unitamente al verbale della relativa adunanza. Il consiglio stabilisce con proprio regolamento le modalità di documentazione dell'avvenuta ricezione dell'avviso inviato con strumenti telematici.
15.7 - In mancanza di rituale convocazione le riunioni del consiglio di amministrazione sono validamente costituite con la presenza di tutti i componenti.
15.8 - Il consiglio di amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto, uno o più componenti del comitato scientifico.
15.9 - Con preventiva dichiarazione scritta, resa anche disgiuntamente, da unirsi al verbale di adunanza, i componenti del consiglio di amministrazione possono concordare di tenere singole riunioni anche fuori della sede della Fondazione.
15.10 - Le riunioni possono avere luogo anche in conferenza sonora o audiovisiva mediante l'impiego che consenta a ciascun componente di ascoltare in ogni momento ogni altro partecipante e di essere udito da ciascuno di essi.
15.11- La riunione che abbia luogo in conferenza audiovisiva dei componenti si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente ovvero, in caso di sua assenza, mancanza o impedimento, nel luogo in cui si trova il vicepresidente.
15.12 - I verbali delle riunioni del consiglio, redatti dal segretario, sono sottoscritti da questo e dal presidente. Qualora il consiglio si riunisca in conferenza sonora o audiovisiva, il segretario sottopone il relativo verbale alla firma del presidente non oltre giorni dieci dalla formazione.
15.13 - Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti con votazione palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.
15.14 - Le votazioni di nomina dei componenti degli organi della Fondazione e dei titolari di uffici o incarichi istituiti all'interno di essa avvengono sempre a scrutinio segreto.
15.15 - Le deliberazioni di approvazioni di modifiche del presente statuto e di messa in liquidazione della Fondazione sono assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti il consiglio di amministrazione.
15.16 - Non possono essere svolgersi in conferenza sonora o audiovisiva votazioni riguardanti persone né possono essere assunte le deliberazioni di cui al precedente comma.

Capo IV

16. Comitato scientifico: funzioni

16.1 - Il comitato scientifico è organo consultivo della Fondazione. Esso formula proposte ed esprime pareri per la determinazione degli indirizzi strategici nonché degli obbiettivi e delle linee di azione generali della Fondazione ed esprime parere, ogni volta che ne sia richiesto dal consiglio di amministrazione, in relazione alla pianificazione, progettazione, sviluppo, realizzazione, coordinamento, valutazione e riesame di specifiche iniziative di formazione, studio, ricerca, documentazione, informazione e comunicazione.

17. Comitato scientifico: composizione e funzionamento

17.1 - Il comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri nominati dal consiglio di amministrazione.
17.2 - I componenti del comitato scientifico sono scelti tra avvocati, giuristi e altri professionisti di particolare esperienza in settori e discipline di interesse giuridico-forense nonché tra gli studiosi in scienze sociali e in altre discipline.
17.3 - Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno e tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia richiesto per iscritto anche da un solo componente.
17.4 - Conformemente agli artt. 9, lettera c), 10, lettera c), 11, lettera b), 12, lettera a) e 13, lettera a), il comitato è convocato e presieduto dal presidente della Fondazione e alla relative adunanze partecipano, senza diritto di voto, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere, il direttore generale e il direttore organizzativo della Fondazione.
17.5 - I verbali delle riunioni del comitato, redatti dal segretario della Fondazione, sono sottoscritti da questo e dal presidente.
17.6 - Il comitato scientifico può istituire al proprio interno apposite sezioni tematiche corrispondenti ai singoli dipartimenti per lo svolgimento, su richiesta dei rispettivi coordinatori, delle funzioni consultive statutarie nelle relative discipline, materie o aree.
17.7 - L'ordinamento del comitato è disciplinato con regolamento interno adottato dal medesimo.

Capo V

18. Collegio dei revisori dei conti

18.1 - Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, uno dei quali con funzioni di presidente, e due supplenti, nominati dalla giunta dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati tra professionisti aventi i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge per l'esercizio del controllo legale dei conti. I componenti non sono consecutivamente rieleggibili per più di una volta
18.2 - La carica di componente del collegio dei revisori è incompatibile con ogni altra carica, uffico o incarico della Fondazione. La perdita dei requisiti di cui al precedente primo comma determina la decadenza dalla carica.
18.3 - In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un revisore, subentrano i supplenti in ordine di età.
18.4 - In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta dal revisore più anziano.
18.5 - I nuovi revisori permangono in carica sino alla nomina da parte della giunta dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati dei revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
18.6 - Il collegio controlla la regolare tenuta della contabilità della Fondazione.

Capo VI

19. Dipartimenti

19.1 - Al fine di concorrere alla pianificazione, progettazione, sviluppo, realizzazione, coordinamento e riesame di attività, operazioni e iniziative inerenti a una disciplina, materia o area tematica ovvero a materie, discipline o aree tematiche tra di esse complementari o affini, la giunta dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati può istituire appositi dipartimenti.
19.2 - Ciascun dipartimento è amministrato, nei limiti e con le modalità contemplati dal presente statuto, da un comitato direttivo composto da un coordinatore, nominato dalla giunta dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, nonché da non più di quattro componenti nominati e revocabili in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione della Fondazione, tra i quali il medesimo comitato direttivo nomina un segretario.
19.3 - La funzione di coordinatore di dipartimento è incompatibile con la funzione di presidente della Fondazione.
19.4 - Il consiglio di ammistrazione può assegnare a ciascun dipartimento, in relazione a specifici temi o oggetti e con predeterminazione dell'impegno di risorse organizzative e finanziarie, l'organizzazione di convegni, congressi, seminari corsi e altre attività di formazione; la predisposizione di pubblicazioni; l'organizzazione, esecuzione e supervisione di studi e ricerche nonché la pianificazione, progettazione, sviluppo, realizzazione e coordinamento di attività di studio, ricerca, documentazione, informazione e comunicazione.
19.5 - Il coordinatore di ciascun dipartimento riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione circa l'attività svolta e propone il compimento di ogni atto rispettivamente riservato, in forza del presente statuto al consiglio di amministrazione.
19.6 - Entro il trenta giugno di ogni anno, ciascun dipartimento presenta al consiglio di amministrazione rapporto riepilogativo delle attività svolte e sottopone, per l'approvazione da parte del consiglio medesimo e l'assegnazione delle relative risorse, un programma delle attività e iniziative da promuoversi.
19.7 - Il comitato direttivo è convocato dal proprio cordinatore, il quale ne da avviso al presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere, direttore generale e direttore organizzativo della Fondazione e delibera con le medesime modalità contemplate dal presente statuto per il consiglio di amministrazione, in quanto compatibili.
19.8 - I dipartimenti possono essere in ogni tempo soppressi con deliberazione della giunta dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati.
19.9 - Alle riunioni del comitato direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, il presidente, il vicepresidente, il direttore generale e il direttore organizzativo della Fondazione.

Titolo III

 20. Bilancio

20.1 - Entro il trentuno luglio di ogni anno il consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo e quello preventivo.

21. Liquidazione

21.1 - In caso di messa in liquidazione il Liquidatore predispone un progetto di liquidazione che viene approvato dal consiglio di amministrazione. Tutte le disponibilità devono essere destinate ad altri enti o associazioni senza fini di lucro operanti nello stesso settore della Fondazione.

22. Rinvio

22.1 - Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto e dall'atto costitutivo della Fondazione, si applicano le disposizioni delle leggi italiane vigenti in materia, con particolare riferimento alla normativa per gli enti non profit.

Titolo IV

23. Disposizioni transitorie

23.1 - In deroga a quanto contemplato dal primo comma dell'articolo diciannove, sono istituiti i seguenti dipartimenti:
(a) Formazione specialistica degli avvocati;
(b) Prospettive e novità del diritto;
(c) Cultura e formazione politico-forense;
(d) Strategia, organizzazione e marketing per gli studi legali;
23.2 - Ai fini della applicazione della disposizione di cui al comma secondo dell'articolo otto non si computano i periodi maturati anteriormente all'insediamento della giunta della Associazione Italiana Giovani Avvocati nominata dal primo congresso ordinario successivo alla approvazione del presente statuto.
23.3 - Il primo consiglio di amministrazione nominato dopo l'entrata in vigore del presente statuto procede alla ricostituzione del comitato scientifico.
 

(cliccare qui per consultare il testo del precedente Statuto)