FONDAZIONE A.I.G.A.

Giuseppe Sileci - Componente Giunta Aiga, Responsabile per l’Ordinamento Forense

Dubbi dell'Aiga sul ddl Cavallaro-Federici

Stralciare la riforma globale dell'accesso alla professione forense in nome dell'Europa
 

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Dubbi dell'Aiga sul ddl Cavallaro-Federici [*]

Il 15 gennaio è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti al ddl Cavallaro e Federici, in discussione alla commissione giustizia del senato, senza che il governo ne abbia presentati di propri, magari utilizzando la bozza Vietti sotto forma di maxi-emendamento. Quindi il ddl Cavallaro e Federici potrebbe essere approvato senza apprezzabili modifiche. Se accadesse, ciò sarebbe l'ennesima dimostrazione delle difficoltà che la classe politica incontra nel varare una buona riforma delle professioni intellettuali. Non è certo questa la sede per una disamina compiuta del predetto disegno di legge, ma non possiamo non evidenziare taluni aspetti della proposta in questione che suscitano particolari perplessità.
Accesso. Il ddl Cavallaro e Federici prevede che l'esercizio delle professioni intellettuali sia libero e senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione di quelle professioni aventi come oggetto caratterizzante l'esercizio di funzioni pubbliche. Se la legge lo richiede, l'esercizio delle professioni sarà subordinato al superamento di un esame di stato che dovrà garantire l'uniforme valutazione dei candidati su tutto il territorio nazionale e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze e abilità tecniche necessarie allo svolgimento dell'attività professionale.
Le università e gli istituti di istruzione secondaria, d'intesa e in collaborazione con gli ordini professionali, potranno istituire corsi di formazione per la preparazione all'esame di stato. Infine la proposta in questione prevede che l'esercizio dell'attività professionale sia preceduto da un periodo di tirocinio che sia svolto in tutto o in parte durante il percorso formativo e che l'apprendistato sia effettivo e idoneo ai fini della acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione. Per certi aspetti, quindi, il ddl Cavallaro e Federici ricalca la bozza Vietti dalla quale, però, si discosta significativamente nella parte in cui attribuisce la formazione dei futuri professionisti all'università e agli istituti di istruzione secondaria, ai quali, in sostanza, affida l'organizzazione dei corsi di preparazione all'esame di stato. Ma questa scelta, che non tiene conto di alcune esperienze attuali del tutto fallimentari come, per esempio, le scuole di specializzazione per le professioni legali, non può essere condivisa poiché non è immaginabile che la formazione dei futuri ceti professionali sia sottratta proprio agli ordini, ossia a quei soli soggetti in grado di assicurare che i candidati acquisiscano quelle conoscenze e abilità tecniche necessarie allo svolgimento dell'attività professionale il cui possesso dovrebbe essere accertato dalle prove d'esame.
Pubblicità. Il ddl Cavallaro e Federici consente la pubblicità purché sia effettuata garantendo la correttezza dell'informazione e nel rispetto delle norme deontologiche. Se questa disposizione dovesse rimanere così scarna, sarebbe assolutamente inadeguata. Si pensi, infatti, a tutte quelle attività che non sono riservate a una determinata categoria professionale: se la riforma delle libere professioni non contemplasse alcuni principi fondamentali vincolanti in materia di pubblicità, potrebbero verificarsi odiose disparità a seconda della intensità con la quale i diversi codici deontologici prevedessero restrizioni al diritto del professionista di informare la clientela.
È indispensabile, quindi, che la norma del disegno di legge, quantomeno, indichi il tipo di informazioni che possono essere date, stabilisca l'obbligo di utilizzare mezzi adeguati al decoro e al prestigio professionale, introduca il divieto di ogni forma di pubblicità comparativa.
Tariffe. Alla determinazione dei compensi professionali il disegno di legge dedica un'apposita norma la quale, a tutela del cliente, prevede la possibilità, per talune prestazioni professionali, che siano stabilite tariffe massime. La medesima esigenza, a nostro avviso, dovrebbe suggerire il mantenimento di minimi tariffari obbligatori; e ciò non tanto e non solo a tutela del decoro dei professionisti quanto per garantire alla utenza prestazioni di qualità. È appena il caso di ricordare, infatti, che tanto l'aggiornamento professionale permanente quanto la ottimale organizzazione dello studio richiedono l'investimento di consistenti risorse e che il mantenimento dei minimi tariffari, in definitiva, troverebbe la sua giustificazione proprio nella necessità di favorire la competizione sul piano della qualità.
Società tra professionisti. Grande preoccupazione desta la norma del disegno di legge dedicata alle società partecipate da soci non professionisti e la mancanza di una previsione che, almeno, faccia salve le disposizioni tuttora vigenti in materia di società tra avvocati.
Procedimento disciplinare. Il ddl Cavallaro e Federici affida le funzioni disciplinari ad apposite commissioni di natura elettiva e abolisce le giurisdizioni speciali prevedendo che le decisioni possano essere impugnate dall'interessato davanti ad una sezione specializzata della corte di appello del distretto in cui ha sede la commissione che ha emesso il provvedimento. Ebbene, mentre la istituzione di speciali commissioni favorirebbe maggiore trasparenza ed imparzialità nella fase amministrativa del procedimento, la eliminazione, laddove previste dall'attuale ordinamento, delle funzioni giurisdizionali attribuite ai consigli nazionali, determinerebbe, se confermata, la violazione di prerogative che hanno il loro fondamento nella stessa Carta costituzionale.
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*] Pubblicato in Italia Oggi del 29 gennaio 2004
 

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Stralciare la riforma globale dell'accesso alla professione forense in nome dell'Europa [*]

Il progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, adottato dalla Convenzione Europea il 13 giugno ed il 10 luglio 2003, annovera, tra i diritti fondamentali, il diritto di ciascun individuo di esercitare una professione liberamente scelta o accettata ed il diritto di accedere alla formazione professionale e continua.
La formazione professionale, inoltre, rappresenterà uno dei settori in cui l'Unione Europea dovrà svolgere una azione di sostegno, di coordinamento o di completamento.
Tale azione di sostegno, secondo le previsioni del progetto di trattato, dovrebbe essere tesa, tra l'altro, a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale nel mercato del lavoro.
Tra le politiche dell'Unione, inoltre, la proposta in questione menziona anche quella di garantire un livello elevato di protezione del consumatore allo scopo di tutelarne la salute, la sicurezza e gli interessi economici.
Anche per questo obiettivo l'Unione, secondo le intenzioni dei costituenti, dovrebbe farsi carico di adottare misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati membri.
Coordinando i principi predetti si desume che il futuro ordinamento europeo riconoscerà a ciascun individuo, che intenda svolgere una attività professionale, il diritto di potere fruire di una formazione altamente qualificante sia in vista dell'accesso nel mondo del lavoro che nell'ottica della permanenza nello stesso mercato.
A questo diritto si accompagnerà il dovere del professionista di attuare la propria formazione permanente al fine di garantire ai consumatori una prestazione di servizi di qualità a tutela di beni fondamentali quali la salute, la sicurezza e gli interessi economici.
In prospettiva, quindi, la formazione professionale è destinata a diventare uno degli scopi da perseguire nell'attuazione delle politiche europee.
Sin d'ora, però, possiamo dire che questi principi, nel momento stesso in cui vengono recepiti ed organizzati all'interno della futura Carta Costituzionale, costituiscono patrimonio della cultura europea.
Ovviamente, gli Stati membri saranno liberi di definire i programmi e gli strumenti di attuazione, ma si può sin d'ora affermare che ciò che favorirà la armonizzazione dei servizi professionali sarà, innanzitutto, l'elevamento degli standard qualitativi (non a caso, per esempio, nella introduzione alla proposta di direttiva sul riconoscimento reciproco delle qualifiche si pone l'accento sulla volontà di trasformare l'economia europea nella più evoluta economia fondata sul sapere e sulla conoscenza) per il cui raggiungimento diventerà strategico il momento della formazione di ciascun professionista.
Torna, dunque, prepotentemente d'attualità la questione della formazione dell'avvocato, della quale da troppo tempo oramai, nel nostro paese, si discute senza avere il coraggio di imprimere una svolta realmente riformatrice ed al passo con l'Europa.
A questo proposito occorre subito puntualizzare che la formazione dell'avvocato deve essere intesa sia come momento di studio (teorico – pratico) prodromico al superamento dell'esame di Stato per l'accesso alla professione sia come momento di aggiornamento professionale permanente di tutti coloro i quali hanno conseguito l'abilitazione.
Peraltro, scindendo i due aspetti, si correrebbe concretamente il rischio di trasformare l'esame di Stato in un ostacolo al libero accesso allo svolgimento della professione legale.
Di contro, qualificando il tirocinio in vista dell'esame e la prova stessa quale momento di una verifica della professionalità che comincia prima del conseguimento dell'abilitazione e prosegue per tutta la durata della vita professionale di ciascun avvocato, si scongiura il pericolo che l'esame di Stato possa divenire occasione di selezione e, quindi, barriera alla libera concorrenza.
Chiaramente, il concetto di concorrenza deve essere riferito alle leggi del mercato adattate allo status particolare del professionista che, in quanto tale, non è suscettibile di assimilazione alla figura dell'imprenditore.
E' urgente, dunque, adeguare il vigente ordinamento professionale in materia di accesso e formazione introducendo nuove regole che rendano più efficace il tirocinio e obbligatorio l'aggiornamento permanente.
La sede naturale di queste novità dovrebbe essere la riforma dell'ordinamento professionale, ma, sebbene in questa legislatura si siano registrate spinte in direzione di un ammodernamento del mercato professionale (bozza Vietti, tra le tante iniziative) e dell'Ordinamento Forense (proposta approvata dal Cnf il 12.09.2003), non sembrano ancora maturi i tempi per una riforma organica della materia.
Ne è indice rivelatore il D.L. 112/03, convertito nella L. n. 180/03, con il quale si sono introdotte modifiche urgenti in materia di esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato.
Pur non entrando nel merito del provvedimento, è opportuno richiamare i commenti che hanno preceduto e seguito la conversione in legge del decreto.
Questo testo legislativo è stato giustificato dalla urgenza di reprimere alcuni preoccupanti fenomeni (la prassi del turismo forense, la disomogeneità delle valutazioni nei vari distretti, i rischi derivanti dal cumulo della carica di consigliere dell'ordine o di delegato alla Cassa Forense con quella di commissario d'esame) senza attendere i tempi, verosimilmente lunghi, della riforma dell'Ordinamento Forense ed è stato convertito in legge con l'impegno di mantenerlo in vigore il tempo strettamente necessario per varare la riforma globale dell'accesso.
Tant'è che, quasi contemporaneamente alla approvazione della legge di conversione, ben due sottosegretari di due diversi dicasteri, l'On. Vietti per il Ministero della Giustizia ed la Sen. Siliquini per il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, dichiaravano pubblicamente di volere insediare due commissioni per mettere mano alla riforma dell'accesso alle professioni.
Fuochi di paglia, dal momento che entrambe le iniziative sono state definitivamente abbandonate e formazione ed accesso sono cadute di nuovo nel dimenticatoio.
Ma l'Avvocatura ha il dovere di scuotersi e  chiedere alla classe politica la attuazione del deliberato di Arezzo del 3 maggio 2003, rilanciando il ruolo del CNF nella predisposizione di protocolli formativi comuni sia alle scuole di specializzazione per le professioni legali che alle scuole forensi e ribadendo la necessità che lo Stato si faccia carico della esigenza di finanziare il funzionamento delle scuole forensi.
Infatti, solo attraverso la centralità del Consiglio Nazionale Forense, e, quindi, degli avvocati, sarà assicurata la adozione di programmi didattici che siano realmente professionalizzanti e solo attraverso la destinazione di adeguate risorse alle scuole forensi si consentirà a queste di competere ad armi pari con le scuole universitarie e, di conseguenza, si metteranno in condizione i Consigli degli Ordini di garantire, su tutto il territorio nazionale, una presenza capillare di sedi formative adeguate alle esigenze imposte da un numero sempre maggiore di professionisti.
E' giunto il momento, pertanto, che ciascuno faccia la propria parte e si adoperi affinché la riforma in materia di formazione ed accesso alla professione forense, di cui la categoria ha estremo bisogno e che il processo di armonizzazione europea dei singoli ordinamenti nazionali rende ancora più urgente, sia finalmente approvata anche a costo di stralciarla dal più generale progetto di riforma dell'Ordinamento Professionale.
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*] Pubblicato in Diritto & Giustizia del 29 novembre 2003.